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L’accettazione di eredità è l’atto col quale si assume la qualità di erede e si acquista definitivamente il patrimonio ereditario.
Essa può essere fatta sia dagli eredi legittimi, ossia da coloro che sono tali in base alla legge perché manca un testamento, e sia dagli eredi testamentari, ossia da coloro che sono tali secondo la volontà del de cuius espressa nel testamento
Quanto alle forme, l’accettazione di eredità può essere espressa, con o senza beneficio di inventario, ovvero tacita.
L’accettazione espressa avviene mediante una manifestazione di volontà contenuta in un atto scritto che deve assumere la forma della scrittura privata almeno autenticata nelle sottoscrizioni qualora sia soggetta a trascrizione.
Quando, invece, per opportunità ovvero per legge, al fine di escludere la confusione del patrimonio personale dell’erede con quello del proprio dante causa, si debba accettare con beneficio di inventario, la relativa dichiarazione deve essere ricevuta necessariamente dal Notaio ovvero dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, cui deve seguire la redazione dell’inventario dei beni ereditati entro termini prestabiliti, onde evitare la perdita del beneficio ed essere considerati eredi puri e semplici.
È opportuno fare presente che colui che si trova nel possesso di beni ereditari ha termini stringenti per ottenere il beneficio di inventario ed evitare di divenire erede puro e semplice, rispondendo, dunque, anche col suo patrimonio di tutti gli eventuali debiti che facevano capo al proprio dante causa.
L’accettazione tacita, invece, si compie tramite un atto di disposizione dei beni ereditati, che, dunque, quale effetto ulteriore, produce anche l’acquisto della qualità di erede. Si pensi all’ipotesi in cui gli eredi legittimi, sebbene non abbiano manifestato la loro espressa volontà di divenire tali, compiano un atto che presupponga tale qualità, come, ad esempio, l’intestazione a loro nome dei conti correnti del defunto ovvero la disposizione di un diritto sui beni ereditati a favore di un altro erede o di un terzo, con tutte le conseguenze che comporta.
La rinunzia all’eredità è, invece, l’atto col quale un soggetto dichiara che non intende acquistare la qualità di erede. Essa deve necessariamente farsi con dichiarazione ricevuta dal Notaio o dal cancelliere del tribunale nel cui circondario si è aperta la successione, ma, a differenza dell’accettazione espressa, anche qualora nel patrimonio ereditario siano presenti diritti reali immobiliari, non deve essere trascritta nei registri immobiliari.
Lo Studio Notarile Ricciardi è rapido e celere nella redazione di atti di accettazione di eredità, anche con beneficio di inventario, ovvero di rinunzia alla stessa, provvedendo in tempi brevissimi ai conseguenti adempimenti.
Quando, invece, un atto di disposizione di beni ereditari comporti anche accettazione tacita dell’eredità i nostri Notai forniscono alle parti interessate tutte le adeguate informazioni per, eventualmente, procedere alla trascrizione della stessa, al fine di evitare le conseguenze relative alla mancanza della detta trascrizione.
Per gli aspetti della consulenza nella materia in oggetto visita la relativa sezione: CONSULENZA PER TESTAMENTI E ATTI AD ESSI SUCCESSIVI ovvero RICHIEDI UN PREVENTIVO.