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Le società cooperative sono società c.d. a capitale variabile e a struttura aperta, che hanno quale fine principale lo scopo mutualistico, ossia l’obiettivo di fornire ai propri soci beni, servizi e lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle normali di mercato.
In base all’elemento mutualistico, non potendo essere inteso in senso assoluto, poiché la società, per svolgere la sua attività, richiederebbe comunque di reperire ulteriori risorse economiche, si distinguono cooperative semplici e cooperative a mutualità prevalente.
Queste ultime, per essere tali, oltre a recepire nei propri statuti quanto imposto dalla legge, come ad esempio, il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo, devono rispettare anche particolari requisiti economici, da attestare e far risultare nel bilancio e dai quali discende la caratteristica della prevalenza, pena la perdita della mutualità prevalente.
Vi sono, peraltro, società cooperative che per legge acquistano il carattere della mutualità prevalente, come, ad esempio, le cooperative sociali, che soggiacciono anche alla disciplina speciale per esse stabilita, e le cooperative agricole, tali in quanto la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci sia superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti.
Le società cooperative semplici, invece, non soggiacciono ai limiti propri di quelle a mutualità prevalente, sebbene anche per esse valgono regole peculiari, come, ad esempio, il divieto di distribuire utili di bilancio se la società abbia un indebitamento superiore ad un quarto rispetto al patrimonio netto.
Lo scambio mutualistico può poi essere attuato in vari modi e, in particolare, sia nella forma tradizionale della offerta di beni, servizi e occasioni di lavoro ai soci a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle normali e sia attraverso la distribuzione di ristorni, ossia mediante la liquidazione di denaro o altri beni il cui valore sia corrispondente al vantaggio mutualistico ottenuto, rispettivamente, da ciascun socio cooperatore, sempre nel rispetto del principio di parità di trattamento.
Oltrechè dai soci cooperatori, è possibile partecipare ad una corporativa anche da parte dei c.d. soci sovventori e dei soci finanziatori. Per essi vigono particolari regole che derogano, in parte, alla disciplina generale stabilita per i soci cooperatori.
La società cooperativa riceve, dunque, una propria disciplina, che viene integrata parzialmente da quella propria della società per azioni, sempre che, in sede di atto costitutivo e ove ne ricorra la possibilità, i soci fondatori non decidano di rendere applicabili le norme proprie della società a responsabilità limitata.
L’atto costitutivo di una società cooperative deve essere redatto in forma pubblica e contenere, oltre agli elementi imposti dalla legge, anche tutte quelle regole che più si adattano a disciplinare i rapporti tra i soci e tra essi e la società. Infatti, la legge lascia ampio margine di discrezionalità ai soci nel decidere, ad esempio, i requisiti di ammissione dei nuovi soci, le modalità di cessione delle partecipazioni societarie, le modalità per soddisfare il rapporto mutualistico.
Ricevuto l’atto costitutivo, il Notaio rogante, verificate le condizioni richieste dalla legge, dovrà procedere al deposito dello stesso nel Registro delle Imprese competente richiedendone, contestualmente, la iscrizione, affinché la società cooperativa acquisti personalità giuridica.
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