Ci serviamo dei cookie per diversi fini, tra l'altro per consentire funzioni del sito web e attività di marketing mirate. Per maggiori informazioni, riveda la nostra informativa sulla privacy e sui cookie. Può gestire le impostazioni relative ai cookie, cliccando su "Gestisci Cookie".
Il contratto di divisione è il negozio giuridico con cui più soggetti pongono fine, per tutti o per alcuni di essi, per tutti i beni o per alcuni di essi, ad uno stato di comunione ereditaria ovvero ordinaria.
Tramite tale contratto, cui devono partecipare necessariamente tutti i condividenti, questi si attribuiscono in titolarità esclusiva i beni oggetto della comunione, proporzionalmente alla quota che ciascuno di essi possiede.
Il presupposto, dunque, di tali attribuzioni è un accordo raggiunto tra tutti i condividenti, che può portare anche ad una ripartizione non proporzionale rispetto alle quote di diritto dei beni da attribuire, con la nascita, in favore di colui che riceva di meno, del diritto ad ottenere il conguaglio da colui che riceva di più.
In mancanza di una intesa definitiva sulla ripartizione dei beni in sede di divisione è possibile, peraltro, per i condividenti ottenere lo scioglimento dello stato di comunione anche tramite una divisione con sorteggio.
In mancanza di un accordo anche in tale ultimo senso, al fine di ottenere lo scioglimento della comunione, il condividente interessato dovrà necessariamente rivolgersi all’autorità giudiziaria, con tutti i rischi e le conseguenze che ne derivano.
Per effetto della divisione il condividente si considera in titolarità esclusiva dei soli beni ad esso attribuiti, come se non fosse mai sorto lo stato di comunione e ciò ha delle rilevanti ripercussioni anche in tema di ipoteca costituita dal condividente sulla propria quota di comproprietà.
La disciplina della divisione ordinaria è quella stabilita per la divisione di beni pervenuti per successione a causa di morte, la quale, sebbene preveda delle precise peculiarità, come l’obbligo di collazione per alcuni coeredi ovvero l’obbligo di rispettare il diritto di prelazione degli altri coeredi in caso di alienazione a terzi della propria quota ereditaria, si applica anche alla divisione ordinaria nei limiti di compatibilità.
Quando i condividenti intendano sciogliere la comunione di beni mediante un accordo, il Notaio, quale figura terza ed imparziale, garante dei soggetti e di tutti gli interessi coinvolti, è il soggetto preposto dall’ordinamento a ricevere ovvero autenticare gli atti di divisione di diritti reali immobiliari, potendo poi questi avere accesso nei registri pubblici immobiliari per essere opponibili ai terzi.
Lo Studio Notarile Ricciardi, tramite la preparazione specifica e completa dei propri Notai e dei collaboratori e l’esperienza maturata in tutti i suoi anni di attività in tema di atti di divisione, che spesso sono notevolmente complessi, coinvolgendo, normalmente, non solo vari soggetti, bensì diversi beni la cui provenienza giuridica e la cui storia giuridica e catastale è frequentemente ostica ed ardua da ricostruire ed allineare, garantisce ai condividenti tutte le adeguate informazioni relative al singolo caso specifico, affinché possano essere predisposti tutti i documenti necessari per raggiungere e stipulare un effettivo, sicuro ed equo accordo divisorio, in tempi certi e rapidi, anche per la esecuzione dei successivi adempimenti.
Per gli aspetti della consulenza nella materia in oggetto visita la relativa sezione: CONSULENZA PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI ovvero fissa un incontro per avere tutte le informazioni tramite la sezione: CONTATTI.