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LE SOCIETÀ DI CAPITALI

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Le società di capitali sono un tipo di società in cui è preminente l’elemento rappresentato dal capitale.

La nascita di tali società si verifica con l’iscrizione dell’atto costitutivo nel competente Registro delle Imprese e da tale momento acquistano la personalità giuridica e, dunque, l’autonomia patrimoniale perfetta.

La scelta di tale modello societario privilegia, dunque, l’elemento capitalistico e produce la separazione del patrimonio sociale da quello dei singoli soci.

I sottotipi di società di capitali sono: la società per azioni; la società in accomandita per azioni; la società a responsabilità limitata.

La società per azioni è il principale modello capitalistico di società. In essa il capitale, il cui importo deve essere di almeno 50.000 euro, è rappresentato da azioni, con o senza valore nominale, che vengono emesse a fronte della loro sottoscrizione da parte dei soci.

Riguardo alle azioni sottoscritte e fatta salva la possibilità di deroga statutaria, i soci saranno obbligati ad eseguire proporzionalmente i conferimenti per i quali si sono obbligati, che potranno avere ad oggetto denaro o altri beni in natura. In tale ultimo caso sarà necessario rispettare un preciso iter di valutazione dei conferimenti, dovendo essere rispettato il principio di integrità del capitale, onde evitare fenomeni di annacquamento dello stesso.

È fatto divieto di conferire opere o servizi, potendo, tuttavia, le stesse essere oggetto di prestazioni accessorie alle azioni ovvero essere oggetto di apporti per la emissione di strumenti finanziari partecipativi.

Le azioni sono indivisibili, liberamente alienabili salvo diversa disposizione dello statuto, dotate di stessi diritti tra cui il diritto di voto, che può essere anche plurimo se stabilito nello statuto.

Le azioni potranno essere dotate anche di peculiari caratteristiche, essendo possibile creare diverse categorie di azioni.

Per incentivare l’investimento e, dunque, rafforzare la propria posizione finanziaria, oltre alle azioni, la società può emettere anche ulteriori strumenti finanziari, come le obbligazioni ovvero i già citati strumenti finanziari partecipativi, a cui possono corrispondere peculiari diritti da determinare nello statuto.

I soci che abbiano regolarmente sottoscritto e liberato le azioni e salvo per quelle categorie che lo escludono, avranno diritto di intervento e di voto nell’assemblea, ossia nell’organo in cui si determinano le scelte più rilevanti per la vita della società e che si riunisce in via ordinaria ovvero straordinaria, in base agli argomenti su cui è chiamata a deliberare.

Il sistema di amministrazione può essere quello tradizionale, con la presenza dell’amministratore unico ovvero del CdA, del Collegio Sindacale ed eventualmente ovvero necessariamente del Revisore Legale dei Conti. In alternativa, può essere adottato il sistema dualistico ovvero quello monistico.

Il sistema dualistico vede la presenza contemporanea di due organi, ossia il Consiglio di Gestione, investito, principalmente, della funzione amministrativa della società, e il Consiglio di Sorveglianza, che riunisce in sé sia le più importanti competenze del Collegio Sindacale e sia alcune competenze proprie dell’assemblea ordinaria dei soci.

Il sistema monistico, invece, è organizzato con la presenza di un unico organo, ossia del CdA, che al suo interno nomina il comitato di controllo sulla gestione, i cui componenti devono presentare peculiari qualità.

In questi ultimi due sistemi di amministrazione deve essere necessariamente nominato il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti.

Particolare affinità giuridica sussiste tra la società per azioni e la società in accomandita per azione, la quale si differenzia dalla prima per la principale specialità costituita dalla compresenza di due categorie di soci: gli accomandatari e gli accomandanti.

Mentre gli accomandati godono della responsabilità per le obbligazioni sociali limitata al loro investimento, vigendo per essi un divieto assoluto di ingerenza nella gestione sociale, gli accomandatari, che assumono automaticamente la qualità di amministratori, soggiacciono alla responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, con la garanzia della preventiva escussione del patrimonio sociale da parte dei creditori.

La società a responsabilità limitata, infine, è il tipo di società capitalistica più utilizzato, riunendo essa sia l’aspetto personalistico che quello capitalistico.

Infatti, sebbene questo tipo di società goda dell’autonomia patrimoniale perfetta, la sua disciplina è orientata nel senso di favorire e tutelare anche l’elemento personalistico.

Questo favor si nota, soprattutto, dalla possibilità che oggetto di conferimento possa essere anche un’opera o un servizio e che alla persona del singolo socio possano essere attribuiti diritti particolari, di tipo patrimoniale e/o amministrativo.

La partecipazione al capitale è rappresenta da quote percentuali di questo, che spettano ai singoli soci proporzionalmente al valore attribuito ai conferimenti ai fini della determinazione del capitale e dagli stessi soci eseguiti, fatta salva la possibilità di derogare al principio di proporzionalità.

Anche in questo tipo di società, per rispettare il principio di integrità del capitale sociale, è stabilita una precisa disciplina in tema di valutazione dei conferimenti diversi dal denaro, sebbene tale disciplina sia differente e più snella di quella stabilita per le società per azioni.

Rispetto alla società per azioni, inoltre, il capitale minimo è di 10.000 euro, sebbene possa essere fissato anche in un valore inferiore, con gli obblighi, in tal caso, di effettuare solo conferimenti in denaro, di liberarli per intero al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo e di accantonare a riserva indisponibile una parte di utili netti annuali fino a raggiunge, sommando capitale e riserva, 10.000 euro.

É, inoltre, diversa la disciplina in ordine alla assunzione delle decisioni dei soci, al sistema di amministrazione e al sistema di controllo, nonché quella relativa al diritto di recesso e alle ipotesi di esclusione dei soci, proprio in quanto per questo tipo di società il legislatore si è preoccupato di considerare anche la persona dei singoli soci.

Peraltro, ampio margine è lasciato alla autonomia statutaria dei soci per meglio regolamentare la vita societaria e sopperire alle lacune normative.

 

Una speciale disciplina è stata stabilita per le PMI e le start up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, per le quali si possono stabilire nei loro statuti particolari norme che derogano alle regole dettate per la società a responsabilità limitata ordinaria, come la possibilità di sottoscrivere quote di partecipazione dotate di caratteristiche particolari.

Per tali tipi di società è, inoltre, stata prevista la possibilità di partecipare alla raccolta di capitali di rischio tramite portali online, il c.d. equity-based crowdfunding, al fine di ottenere maggiori risorse finanziarie per potere realizzare la propria attività d’impresa. In tal caso, sarà necessario adeguare lo statuto della società anche alle norme stabilite dalla CONSOB, tra cui quella che impone la previsione della clausola c.d. del tag along, con la quale si attribuisce ai soci di minoranza il diritto di vendere le proprie partecipazioni, unitamente a quelle del socio di controllo, qualora questi decida di alienarle a terzi.

 

Sottotipo di società a responsabilità limitata è quella semplificata, la quale, per essere costituita, deve avere un capitale sociale compreso tra 1 e 9.999 euro e rispettare quanto stabilito nel modello allegato al d. m.138 del 2012.

 

La fase di costituzione di una società di capitali è, di regola, rappresentata dalla stipulazione dell’atto costitutivo in forma pubblica, anche unilaterale se si tratta di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

Da tale atto dovranno risultare tutti gli elementi richiesti dalla legge, integrati da quelli che i soci fondatori riterranno più adatti a soddisfare le esigenze del singolo caso concreto.

 

Lo Studio Notarile Ricciardi, in esercizio da oltre quarant’anni, tramite l’esperienza e la competenza dei suoi Notai nella redazione di atti costitutivi di società di capitali, nell’adeguamento di tali atti alla legge e nella certificazione della sussistenza di tutte le condizioni per l’iscrizione degli stessi nel competente Registro delle Imprese, permette che la società da costituire possa iniziare l’attività che ne costituisce l’oggetto sociale in breve tempo dalla stipulazione del relativo atto costitutivo.

 

Per gli aspetti della consulenza nella materia in oggetto visita la relativa sezione: CONSULENZA PER LE IMPRESE ovvero RICHIEDI UN PREVENTIVO. Altrimenti fissa un incontro tramite la sezione: CONTATTI.