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La cessione della partecipazione sociale può essere definita, in linea generale, come il negozio giuridico avente ad oggetto il trasferimento, oneroso ovvero gratuito, della quota di partecipazione al capitale di una società.
Qualora un soggetto intenda trasferire la propria quota societaria, oltre a rispettare quanto specificatamente previsto nello statuto della relativa società in ordine alle regole per il trasferimento della quota, sarà tenuto all’osservanza della disciplina legale prevista per la cessione della partecipazione al capitale del tipo di società di riferimento.
In effetti, è notevolmente diversa la disciplina legale se oggetto del trasferimento sia una partecipazione al capitale di una società di persone ovvero di una società di capitali. In particolare, mentre in quest’ultime vige la regola, salvo deroghe statutarie, del libero trasferimento della partecipazione, nelle società di persone, in quanto la cessione, comportando una modifica dell’atto costitutivo, fatta salva la cessione della quota dell’accomandante, che presuppone, comunque, il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, richiede, di regola, il consenso di tutti i soci.
Ulteriore e rilevante peculiarità della cessione di partecipazioni al capitale di una società di persone è la regola secondo cui il cedente resta responsabile verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui la cessione non venga portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, mentre il cessionario risponderà anche delle obbligazioni sociali sorte anteriormente all’acquisto della qualità di socio.
Nelle società di capitali, invece, avendo queste la autonomia patrimoniale perfetta, anche in caso di cessione della partecipazione, delle obbligazioni sociali sarà sempre e comunque responsabile la società.
Diverso è il caso in cui vengano trasferite partecipazioni a società di capitali non interamente liberate dal cedente, perché in tal caso il cedente sarà obbligato in solido con l’acquirente nei confronti della società per i versamenti ancora dovuti.
Una ulteriore e rilevante distinzione è tra la cessione di quote di società di persone o di società a responsabilità limitata e la cessione di azioni. Infatti, mentre le prime richiedono la redazione di un atto di cessione da rendere pubblico nel Registro delle Imprese competente, la cessione di partecipazioni azionarie avviene, generalmente, tramite la girata autenticata.
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