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Dal 1975 il regime patrimoniale che sorge automaticamente con la celebrazione del matrimonio è costituito dalla comunione legale.
Con essa, salvo alcune ed importanti eccezioni, tutti gli acquisti che i coniugi compiano durante il matrimonio sono soggetti al regime della comunione legale.
Questo regime si esprime in due forme: nella forma della comunione immediata, che produce una vera e propria forma di comproprietà dei beni c.d. a mani riunite, soggetta ad una precisa disciplina, soprattutto in tema di amministrazione; nella forma della c.d. comunione de residuo, ossia nel diritto ad ottenere la soddisfazione della propria quota su particolari beni indicati dalla legge, qualora essi sussistano al momento dello scioglimento della comunione legale.
Nulla toglie ai coniugi di disciplinare, nel rispetto dei limiti di legge, il regime giuridico dei beni esclusi ex lege dalla comunione legale, mediante la stipula di una comunione convenzionale, ad esempio, dei beni acquistati da uno o da entrambi i coniugi prima del matrimonio.
A seguito della c.d. riforma Cirinnà, quanto finora detto vale anche per le unioni civili, stante l’espressa applicazione ad esse delle norme stabilite in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi.
Qualora i coniugi ovvero gli uniti civilmente intendano adottare il regime della comunione legale, in quanto in sede di celebrazione del matrimonio o della unione ovvero successivamente hanno scelto la separazione dei beni, oppure intendano stipulare una comunione convenzionale, devono rivolgersi ad un Notaio, essendo questi atti soggetti alla forma dell’atto pubblico ed ai quali devono essere necessariamente presenti due testimoni.
Lo Studio Notarile Ricciardi assicura ai propri clienti che tali atti di comunione siano stipulati in forma chiara e precisa, che ad essi sia data idonea pubblicità in tempi rapidi e che siano conservati a norma, il tutto nel rispetto delle prescrizioni di legge.
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