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CONSERVAZIONE

Salvo peculiari eccezioni, gli atti pubblici e le scritture private che devono ricevere pubblicità immobiliare o commerciale devono essere dal Notaio rogante ovvero autenticante rilegati in volumi e conservati esclusivamente presso la sua sede principale, per tutto il tempo in cui egli continuerà ad esercitare.

Solo alla cessazione del suo esercizio tali atti verranno trasferiti all’Archivio Notarile ed ivi resteranno per ulteriori 100 anni, per poi essere definitivamente conservati presso l’Archivio di Stato.

La conservazione svolge la principale funzione di ricostruire la storia dell’atto e, in particolare, del suo contenuto, in modo da evitare che si verifichino pericoli o pregiudizi per gli interessi coinvolti.

La conservazione è, pertanto, un’ulteriore competenza fondamentale del pubblico ufficiale, in quanto bensì contribuisce alla salvaguardia della memoria storica ma, soprattutto, dà certezza e trasparenza alla ricostruzione delle operazioni giuridiche ed economiche più rilevanti secondo l’ordinamento giuridico.

Qualora il Notaio non adempia a tale obbligo di conservazione è soggetto, in particolare e tra l’altro, a varie sanzioni disciplinari, tra cui anche la destituzione quando egli dolosamente non abbia conservato gli atti da lui ricevuti o depositati.

Lo Studio Notarile Ricciardi assicura a coloro che richiedano il ministero dei nostri Notai che gli atti ricevuti, autenticati, ovvero depositati siano prontamente conservati in luogo chiuso e sicuro, al riparo da possibili fonti che ne possano pregiudicare la loro intelligibilità ed integrità, utilizzando all’uopo anche i supporti digitali di cui lo Studio è provvisto, al fine di prevenire qualsiasi funesto evento che possa recare danno alla conservazione cartacea dei suddetti documenti.