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Sono Enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
I suddetti Enti, in parte sono regolati dalle norme stabilite dal nuovo Codice del Terzo Settore, in parte dalle norme speciali previste per alcuni di essi e, infine, dal Codice Civile, e nei loro atti costitutivi e statuti devono essere previste specifiche clausole.
Gli Enti del Terzo Settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come, ad esempio, formazione universitaria e post-universitaria, organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, interventi e prestazioni sanitarie, et cetera.
Il patrimonio degli Enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Gli Enti del Terzo Settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel Registro delle Imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.
I suddetti Enti devono essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Oltre che nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, gli Enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
L’iscrizione in detto Registro è obbligatoria affinché l’Ente possa qualificarsi quale Ente del Terzo Settore e possa, dunque, assoggettarsi alla legislazione specificatamente prevista anche in materia fiscale.
Per le associazioni e le fondazioni del Terzo Settore, cambia la modalità per essere riconosciute come persone giuridiche e, dunque, essere caratterizzate dalla autonomia patrimoniale perfetta, facendo si che per le obbligazioni dell'ente risponda soltanto l'ente stesso con il suo patrimonio.
In particolare, il Notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo Settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si costituisce una fondazione del Terzo Settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente medesimo e, in particolare, dalle disposizioni Codice del Terzo Settore con riferimento alla sua natura di ente del Terzo Settore, nonché al patrimonio minimo richiesto, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente.
Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
P.S.: Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
Lo Studio Notarile Ricciardi, in vista della operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, stabilita dal legislatore entro il termine di un anno dalla emanazione del Codice del Terzo Settore, può fornire tutta l’assistenza necessaria per l’adeguamento degli atti e degli statuti di enti che hanno finalità di interesse generale ovvero per la loro costituzione, affinché essi possano essere qualificabili come Enti del Terzo Settore, operare come tali ed ottenere i relativi benefici.
Per gli aspetti della consulenza nella materia in oggetto visita la relativa sezione: CONSULENZA PER LE IMPRESE ovvero RICHIEDI UN PREVENTIVO. Altrimenti fissa un incontro tramite la sezione: CONTATTI.