Ci serviamo dei cookie per diversi fini, tra l'altro per consentire funzioni del sito web e attività di marketing mirate. Per maggiori informazioni, riveda la nostra informativa sulla privacy e sui cookie. Può gestire le impostazioni relative ai cookie, cliccando su "Gestisci Cookie".
Le società di persone sono un tipo di società fondate sulle qualità personali dei singoli soci. In esse, pertanto, l’aspetto personalistico è un elemento preminente e proprio per questo, sebbene siano comunque soggetti giuridici, ad esse la legge non riconosce la autonomia patrimoniale perfetta, dovendo i soci rispondere con il loro patrimonio, eventualmente e con alcune garanzie, delle obbligazioni societarie.
Le società di persone si suddividono in tre sottocategorie: la società semplice; la società in nome collettivo; la società in accomandita semplice.
La società semplice è il modello base di società di persone e la sua disciplina, oltre a fondare alcuni principi di carattere generale in tema di società, costituisce, salvo le previste deroghe, il paradigma di tutte le società di persone.
Con esse non è possibile svolgere attività commerciali.
Sui soci, che hanno agito in nome e per conto della società ed anche sugli altri, qualora non sia stato previsto a favore di questi un patto limitativo della responsabilità, portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, incombe la responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali, salva la possibilità per il socio richiesto di pagare di individuare i beni della società sui quali i creditori sociali possano agevolmente soddisfare i loro crediti.
La società in nome collettivo è, invece, il modello principale di società di persone, col quale più soggetti intendono svolgere un’attività commerciale.
Oltre all’applicazione della disciplina della società semplice in quanto compatibile, per esse il legislatore detta peculiari norme, tra cui quella in base alla quale tutti i soci rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali, fatto salvo, per il creditore, l’obbligo di escutere preventivamente il patrimonio sociale.
Ulteriore peculiarità di tale tipo societario è che, a differenza della società semplice, il creditore del singolo socio non può chiedere la liquidazione della quota sociale del suo debitore finché dura la società.
Quanto appena esposto sulle società in nome collettivo vale solo in quanto le stesse siano regolari, ossia abbiano ottenuto la iscrizione nel registro delle imprese, previo controllo di legalità da parte del Notaio rogante l’atto costitutivo.
La peculiarità, invece, della società in accomandita semplice, anch’essa, di regola, scelta per svolgere attività commerciali, è la presenza di due categorie di soci: gli accomandatari, che sono i soli ad assumere la responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali e, di conseguenza, sono gli unici che possono essere amministratori; gli accomandanti, i quali, non ingerendosi nella gestione della società, godono della responsabilità per le obbligazioni sociali limitata al valore di quanto conferito.
Per gli aspetti della consulenza nella materia in oggetto visita la relativa sezione: CONSULENZA PER LE IMPRESE ovvero RICHIEDI UN PREVENTIVO. Altrimenti fissa un incontro tramite la sezione: CONTATTI.